Lo studio realizza la progettazione e realizzazione "chiavi in mano" nell'ambito dell'edilizia civile ed industriale.
I servizi offerti sono:
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Studi di fattibilità
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Progettazione architettonica e urbanistica
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Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione
- Gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi
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Design di interni
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Attestati di Prestazione Energetica (APE)
- Pratiche detrazioni fiscali
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Brochure grafiche
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Aggiornamento delle banche dati catastali
Nell'ambito della progettazione uno studio di fattibilità è uno
studio che viene commissionato per definire se un programma o un progetto o un'idea di massima:
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può essere realizzato dal punto di vista tecnico;
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risulta conveniente dal punto di vista economico.
La progettazione architettonica consiste in un processo logico-artistico-scientifico in grado di individuare forme, organizzazioni e processi atti
alla creazione di spazi dedicati in cui l'uomo possa svolgere specifiche attività quali abitare, lavorare, rilassarsi, curarsi ecc.
Spesso il processo progettuale, comunque lo si intenda, appartiene innanzitutto ad una sfera creativa in cui la fantasia, il sentimento, le necessità e la tecnica si fondono in un insieme di
schemi grafico-descrittivi.
Nello specifico, il progetto architettonico deve rispecchiare, interpretare e risolvere sia artisticamente che tecnicamente ogni aspetto relativo all'abitare inteso nella accezione più ampia del
termine.
L'urbanistica è una disciplina che studia il territorio antropizzato (la città o più in generale
l'insediamento umano) ed il suo sviluppo. Essa ha come scopo la progettazione dello spazio urbanizzato e la pianificazione organica delle sue modificazioni su tutto il territorio, compreso quello
scarsamente urbanizzato. Ogni città mette a punto le sue strategie (strumenti urbanistici attuativi) affinchè ciò possa avvenire.
Il Direttore dei Lavori è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali
opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.
Materia differente è la sicurezza del cantiere: il D.lgs 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente,
attraverso:
- l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
- la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazioni (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...)
Il decreto ha definito in modo chiaro le responsabilità e le figure per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori come il coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione
che in fase dell'esecuzione
Le funzioni e responsabilità del Responsabile Tecnico sono definite dal Comitato Nazionale dell'Albo con direttiva 21 aprile 1999, prot. n. 2866:
"Il Responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare
riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati"
Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI MORALI
(articolo 10, decreto ministeriale 406/1998)
- non essere in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- non aver riportato condanna passata ingiudicato, salvo gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
- pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
- non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni
- non si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni all'Albo.
REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA SUDDIVISI PER CATEGORIA E PER CLASSE
(articolo 11, decreto ministeriale 406/1998)
Il responsabile tecnico deve dimostrare di disporre dei requisiti tecnici sotto riportati allegando idonea documentazione al modello della domanda di iscrizione o variazione:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16 luglio 1999
Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici.
Circolare del Comitato Nazionale n. 601 del 7 febbraio 2001
Chiarimenti in merito ai criteri ed alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla delibera n. 3 del 16 luglio 1999
Circolare Comitato Nazionale n. 3413 del 1 giugno 2004
Esperienza Responsabile Tecnico per cat. 10 Bonifica dei beni contenenti amianto
Circolare del Comitato Nazionale n. 1943 del 22 dicembre 2005
Iscrizione all'Albo nella categoria 9
Circolare del Comitato Nazionale n. 2090 del 3 novembre 2009
Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla delibera n. 3 del 16 luglio 1999
Delibera del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intemediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
Circolare del Comitato Nazionale n. 472 del 25 marzo 2011
Requisiti del responsabile tecnico categoria 8
Delibera del Comitato Nazionale n. 4 del 18 aprile 2012
modifiche alla delibera n. 2 del 15 dicembre 2012, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8
Circolare del Comitato Nazionale n. 1544 del 14 dicembre 2012
Cessazione del rapporto tra respondabile tecnico e impresa
Il design degli interni o interior design è la progettazione degli spazi e degli oggetti d'uso
comune all'interno di un luogo chiuso, sia esso un'abitazione privata, un esercizio commerciale, uno spazio ricettivo, un ambiente di lavoro.
Il designer presta particolare attenzione agli aspetti pratici e funzionali del vivere la casa, che siano rispettati gli spazi
di passaggio, che gli arredi siano disposti in modo comodo e funzionale, che i materiali e le tecnologie siano di buona qualità, che non ci siano potenziali pericoli per la salute di chi usufruirà di questi ambienti, che ci sia un buon rapporto fra consumi energetici e comfort, che tutto l'ambiente sia in armonia tra l'ingombro degli spazi pieni e l'utilizzo degli spazi vuoti.
La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE.
Per quanto riguarda l'Italia, con l’espressione «certificazione energetica degli edifici», in una prima accezione, deve intendersi la disciplina complessivamente stabilita in tema di rendimento
energetico dell’edilizia e contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modifiche ed integrazioni. In una seconda accezione, l’espressione deve
altresì essere riferita al complesso delle operazioni svolte, dai soggetti a ciò abilitati, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica (cd. ACE), ovvero del documento, redatto
secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa, attestante la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contenente le raccomandazioni
per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo (art. 2, comma 3, all. A al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).
L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale.
La sua utilità al momento ha tre scopi principali:
- per il rogito: L'Attestato di Certificazione energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di
compravendita dal 1º luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1º luglio 2010. L'obbligatorietà è divenuta però effettiva e non derogabile solo dal 29 marzo 2011, col Dlgs n. 28/2011, in
quanto a partire da tale data sono nulli gli atti di compravendita o di affitto privi della apposita clausola nella quale "l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni
e la certificazione energetica degli edifici".
- per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione
necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
- per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.
L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di
appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%.Inoltre, per le prestazioni di servizi
relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva
agevolata del 10%.
I contribuenti che sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d’imposta.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’impostanella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rateannuali di pari importo,
entro un limite massimo di detrazione,diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires
(Impostasul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
■ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
■ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,pavimenti);
■ l’installazione di pannelli solari;
■ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione dilavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, aifini del
computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limiteche trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma
eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA
riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
involucro edifici (pareti, finestre, compresigli infissi, su edifici esistenti)60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
installazione di pannelli solari 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)
Propaganda di attività commerciali, vendite, eventi ed altro.
Aggiornamento planimetrie, presentazione Docfa, visure telematiche.